COMUNE DI MONTECATINI vs DR.SSA EVA POLAK

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OMISSIONE DELLE AUTORITà GIUDIZIARIE DI PISTOIA DI PUNIRE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTECATINI TERME PER I REATI DOLOSAMENTE COMPIUTI (forse, con premeditazione)


Il caso è in via di inserimento!

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Segue una breve descrizione del caso:

In seguito alla seprazione coniugale molto complessa, la Dr.ssa Polak, cittadina italiana, aveva chiesto dal comune della residenza, Montecatini Terme, di assegnarle un alloggio popolare semidistrutto ed inabitabile, abbandonato, promettendo di ristrutturarlo a proprie spese.

Con l'ordinanza n. 587 del 12/04/1990 il comune assegnava l'alloggio richiesto alla dottoressa (all1), con la condizione di impegno per la dottressa di ristrutturare l'immobile e sconoto del canone dell'affitto dalle spese di ristrutturazione; nel mese maggio 1990 alla dottoressa sono stati consegnati le chiavi dell'allogio (all.2 - ordinanza della consegna delle chiavi).
La dottoressa aveva regolarmente preso contatti con il geometra del comune e aveva effettuato i lavori nell'immobile, rendendolo abitabile (all.3 e 4, in arrivo altri documenti di prova).

Dopo avere reso l'immobile abitabile, la dr.ssa Polak si era trasferita nello stesso ed era in attesa per la convocazione per la stipula del contratto di locazione previsto dall'ordinanza di assegnazione dell'immobile e/o del contratto di compravendita dell'immobile, promessa verbalmente. L'amministrazione comunale diceva alla dottoressa di non preoccuparsi e di aspettare di essere convocata per la firma (ci sono testimoni del fatto), però fino ad oggi l'invito promesso non è arrivato. Da parte del comune tale conportamento rappresenta il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Appena la dottressa ha definitivamente ultimato i lavori e ha reso l'immobile abitabile, bello, comodo e attraente, l'amministrazione comunale ha cominicato a chiedere dalla dottoressa di restituire l'immobile, rifiutandosi di fare i conti previsti dal punto 6 dell'ordinanza di assegnazione dell'immobile e rifiutandosi di pagare la differenza tra le somme del denaro speso dalla dottoressa e il canone d'affitto da scontare, calcolato in corrispondenza con la legge per le case classificate PEEP (L. 392/78 e succ. modifiche). L'ordinanza di assegnazione dell'immobile prevede esplicitamente tale pagamento dal punto 6 (si precisa che il punto 7 è inapplicabile, in quanto il comune ha omesso di stipulare il contratto, compiendo il reato di omissione di atti d'ufficio).

Il comune ha dato la delega all'avvocato Rossana Parlanti di procedere in danno alla dr.ssa Polak, richiedendo indietro l'immobile senza pagare le somme spese dalla dottoressa e senza fare i conti dovuti. L'avvocato ha compiuto il reato di falso ideologico doloso negli atti giudiziari, affermando che la dottoressa Polak sarebbe un'occupante abusiva dell'immobile, e quindi una criminale, che la dottoressa non si sarebbe mai messa in contatto con l'ufficio urbanistico del comune, e le altre falsità visionabili negli atti allegati (all. 6 e 7 - atto di citazione in giudizio e una memoria a firma dell'avvocata).

La dr.ssa Polak aveva doverosamente presentato al giudice e al pubblico ministero il fatto di reato di falso ideologico da parte dell'avvocato e dell'amministrazione comunale, presentando tutte le prove, PERò FINO AD OGGI NON è STATO APERTO ALCUN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO L'AVVOCATO E CONTRO I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE in seguito alla notizia addibita con le prove dei reati compiuti, tra l'altro lesivi dell'onore della dottoressa.

SI CHIEDE, PERCHé LE AUTORITà GIUDIZIARIE DI PISTOIA NON APRONO PROCEDIMENTO PENALE DOVUTO CONTRO I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER TUTTI I REATI RAVVISABILI E CONTRO L'AVVOCATO ROSSANA PARLANTI PER IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO COMPIUTO DOLOSAMENTE CON LO SCOPO DI INGANNARE I MAGISTRATI??? (indipendentemente dall'esodo del processo nella sede civile/amministrativa)

P.S. In breve la dr.ssa Polak fornirà un memoriale dettagliato e fornirà ulteriori atti.

RIFERIMENTO SUL CODICE DELLA PRIVACY: tutti i nomi indicati nel testo sono indicati in corrispondenza con il Codice della Privacy, e in particolare degli artt. 73 p. 1 Lett. A, C; 71 p.1 Lett. B; 67 p.1 Lett. A, B; 24 Lett. A, C - in quanto si tratta del materiale di rilevante interesse pubblico nell'ambito di violazione dei diritti e delle liberta fondamentali, pubblicato con gli scopi di giusitizia.

ALLEGATI DI PROVA:

 

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Consegna delle chiavi dell'immobile

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Autorizzazione dei lavori

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##### FONTE #####

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